Valore pubblicistico certificati MMG convenzionati

Valore pubblicistico certificati MMG convenzionati

Il certificato rilasciato dal “medico di famiglia” può ritenersi documento proveniente da una struttura pubblica (e cioè l’ASL con cui lo stesso risulta convenzionato) se il richiedente stesso abbia provveduto alla propria iscrizione al Servizio Sanitano Nazionale e, dunque, il certificato sia stato rilasciato secondo le specifiche modalità previste dalla normativa che disciplina lassistenza medica di base. Il medico di medicina generale è legato all’Azienda Sanitaria e rappresenta il Sistema Sanitario Nazionale se ed in quanto agisca nei limiti del regime di convenzione che ad esso lo lega. (da dirittosanitario.net)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 649 del 2014, proposto da: XYrappresentato e difeso dall’aw. Caio, con domicilio eletto presso xx in Brescia, via zzzz;

contro

Prefetto di Brescia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale Stato,

domiciliata in Brescia, via S. Caterina

per l’annullamento

DEL PROVVEDIMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE DI BRESCIA IN DATA 19/3/2014, DI RIGETTO DELL’ISTANZA DI EMERSIONE DAL LAVORO l RREGOLARE.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Prefetto di Brescia;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i Difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod . proc. amm.;

Svolgimento del processo Motivi della decisione

Evidenziato:

– che la Prefettura di Brescia ha emanato il prowedimento sfavorevole, adducendo quale motivo ostativo la mancata dimostrazione della presenza sul territorio nazionale dal 31/12/2011 ;

che lart. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 1 09 del 2012 entrato in vigore il 9/8/2012 statuisce che “l datori di lavoro italiani …. cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea .... che, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 109 del 2012 occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo initerrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione, previsto dall’articolo 22 del D. Lgs. n. 286 del 1998 e successive modifiche e integrazioni. La dichiarazione è presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 con le modalità stabilite con decreto .... In ogni caso, la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici”;

che il legislatore esige espressamente, quale requisito di carattere oggettivo, la presenza stabile del lavoratore irregolare sul territorio nazionale (e alle dipendenze di un datore di lavoro) dal31/12/2011 ;

Evidenziato:

-che lo Sportello unico per l’immigraz1.x,r~ ha (‘ato conto della produzione di un certificato sottoscritto da un medico;

– che va esclusa la natura di “organismo pubblico” dell’autore della certificazione, proveniente da un privato libero professionista;

che sul punto si richiamano le sentenze brevi di questa Sezione 11/2/2014 n. 162 (appellata in Consiglio di Stato, ma la domanda cautelare proposta è stata respinta con ordinanza della sez. 111- 29/5/2014 n. 2277) e 12/6/2014 n. 646;

che, invero, l’invocato parere deii’Awocatura generale dello Stato, reso il 4/10/2012 al Ministero dell’Interno, fornisce un’ampia interpretazione della locuzione “organismo pubblico” utilizzata dal D. Lgs. n. 109 del 2012, fino a comprendervi soggetti, anche privati, che istituzionalmente svolgono una funzione o unattribuzione pubblica o un servizio pubblico e ribadisce che la certificazione medica può essere ritenuta comprovante se proveniente da una struttura pubblica, mentre nega tale forza al documento redatto dal medico libero rro~essionista , in quanto esso non appare suscettibile di conferire certezza legale, elemento essenziale secondo la previsione del legislatore, ossia la “data” della prestazione medica;

che, ciò premesso, non può trascurarsi che il rr.et:lico di medicina generale è legato all’Azienda Sanitaria e rappresenta, dunque, il S i st~ma Sanitario Nazionale, se ed in quanto agisca nei limiti del regime di convenzione che ad esso lo lega;

che, in altre parole, il certificato medico rilasciato dal “medico di famiglia” può ritenersi documento proveniente da una struttura pubblica (e cioè l’ASL con cui lo stesso risulta convenzionato) se il richiedente stesso abbia provveduto alla propria iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e, dunque, il certificato sia stato rilasciato secondo le specifiche modalità previste dalla normativa che disciplina l’assistenza medica di base, le quali sono idonee ad attribuire data certa al documento;

che, al contrario, la prescrizione con diagnosi rilasciata da un medico, seppur convenzionato, a favore di un soggetto non iscritto al servizio sanitario nazionale redatto su carta bianca, deve ritenersi equiparabile ad un certificato rilasciato in regime di attività libero-professionale e, dunque, inidoneo ad attribuire certezza alla data del suo rilascio oltre che all’identità del soggetto cui è stato riasciato;

che ne deriva l’impossibilità di attribuire allo stesso quell’efficacia probante pretesa dalla legge (in senso analogo anche TAR Bologna, n. 673/2013);

che, con riguardo all’ulteriore elemento rappresentatodall’invio di una lettera dal Pakistan in Italia, pervenuta al cittadino straniero il 21/3/2011 , questo Tribunale ha già statuito che la documentazione rassegnata dal ricorrente per attestare la presenza in Italia deve afferire a un periodo ragionevolmente ravvicinato rispetto alla data utile (31/12/2011) indicata dal legislatore (cfr. sentenza Sezione 12/3/2014 n. 242);

che in definitiva la domanda avanzata non merita apprezzamento;

che le spese di giudizio possono essere compensate, alla luce della natura della pretesa avanzata in giudizio;

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Stefano Tenca, Consigliere, Estensore

Mara Bertagnolli, Consigliere