sport non agonistico: il parere della Regione e il nostro commento

sport non agonistico: il parere della Regione e il nostro commento

Una circolare del 26 marzo 2015 della Direzione Generale Sanità lombarda, riprende in esame la problematica della certificazione per attività sportiva non agonistica (diversa da quella per attività agonistica, rilasciata dal medico dello sport e da quella per attività ludico-motorie, non più obbligatoria). La circolare dice cose corrette ma omette una serie di certificati che sono a pagamento. Inoltre, non risolve il problema delle linee guida nazionali che sono largamente criticabili e di dubbia utilità pratica. Leggete di seguito la replica del Presidente Regionale SNAMI e, in calce, trovate il testo della circolare.


Egr. Direttore,

         innanzi tutto la ringrazio dei preziosi chiarimenti. Voglio però cogliere l’occasione per una puntualizzazione e un auspicio.

             La puntualizzazione riguarda il rilascio del certificato per attività sportiva non agonistica in favore di pazienti  “che  svolgono  attività organizzate  dal  CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione  sportiva  riconosciuti dal CONI, che non siano considerati  atleti  agonisti  ai  sensi  del decreto ministeriale 18 febbraio 1982”. In questo caso, ovviamente, non vi è la richiesta dell’autorità scolastica e quindi la circolare è del tutto corretta. Tuttavia, per evitare fraintendimenti e situazioni spiacevoli, sarebbe a mio avviso opportuno ricordare a tutti che tale rilascio è al di fuori dei compiti convenzionali e come tale va remunerato a tariffa libero-professionale.

             L’auspicio è che si voglia consigliare, nella nostra regione, di seguire delle linee guida diverse dalla prescrizione di eseguire un elettrocardiogramma “una volta nella vita” sotto i sessant’anni o in coloro che non hanno un possibile “aumentato rischio cardiovascolare”. Giudico migliorabili tali disposizioni nazionali, che potrebbero essere, a mio avviso, foriere di problematiche inerenti la responsabilità civile dei medici e delle ASL, con loro obbligate a rifondere eventuali danni da malpractice.

             Se vi fosse accordo su quest’ultimo punto, credo che gli Ordini dei Medici lombardi potrebbero efficacemente fornire il supporto tecnico-scientifico necessario per stilare linee guida non in contrasto con la normativa nazionale ma più rispondenti alla migliore cura possibile dei pazienti nostri assistiti.

 Cordiali saluti e Buona Pasqua

 Roberto Carlo Rossi

 


 

CIRCOLARE DIREZIONE GENERALE SANITA’ DEL 26 MARZO 2015 PROT. H1.2015.0009798

Oggetto: certificato per l’idoneità all’attività sportiva non agonistica richiesto dall’autorità scolastica.

Sono giunti a questa Direzione Generale numerosi quesiti concernenti la certificazione per l’idoneità all’attività sportiva non agonistica per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Le domande riguardano principalmente i seguenti punti:

1. chi deve essere in possesso del certificato per attività sportiva non agonistica praticata dagli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado;

2. chi può richiedere tale certificato;

3. se per il rilascio del certificato è necessaria o meno l’esecuzione di un Elettrocardiogramma (ECG);

4. se l’ECG deve essere effettuato e refertato contestualmente alla visita;

5. da chi può essere rilasciato il certificato e se questo è gratuito o a pagamento;

6. se l’ECG è gratuito o a pagamento.

Al fine di dare risposta ai succitati quesiti si specifica che:

1. L’obbligo del certificato per attività sportiva non agonistica è previsto per:

• gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;

• coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

2. Per le attività sportive “scolastiche” la richiesta deve essere effettuata dall’autorità scolastica e non direttamente dal singolo studente.

3. Per il rilascio del certificato, per chi non ha patologie o fattori di rischio cardiovascolare, è necessario quanto segue:

• l’anamnesi e l’esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;

• un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita.

4. L’ECG può essere effettuato e refertato non contestualmente alla visita.

5. l certificati, per gli studenti indicati al punto 1, sono rilasciati dal pediatra di libera scelta (PdLS) o dal medico di medicina generale (MMG), relativamente ai propri assistiti, senza alcun onere da parte dell’assistito (gratuitamente), nell’ambito delle attività previste dai rispettivi accordi collettivi nazionali (Compiti del Medico con Compensi a Quota Fissa).

6. L’ECG, per gli studenti indicati al punto l, è erogato senza alcun onere da parte dell’assistito (gratuitamente). A tale fine il PdLS o MMG compilerà una richiesta su ricettario del SSN (ricetta rossa) indicando l’esenzione I01 (Imola zero uno) e riportando come quesito diagnostico/motivazione della richiesta: “Per certificazione non agonistica richiesta dalla scuola”.

Per quanto concerne l’ECG si sottolinea non è necessario eseguirlo ad ogni rinnovo annuale del certificato. Sarà sufficiente che il medico certificatore prenda visione del referto dell’ECG già eseguito, sia per la certificazione sportiva sia per qualsiasi altro motivo, e riporti la data dell’effettuazione sul certificato stesso. Si allega il modello di certificato.

Infine si ribadisce quanto già indicato in una precedente nota (Prot. N. Hl.2014.0005182), ossia che se un ragazzo è già in possesso di un certificato per l’attività sportiva agonistica, in corso di validità, questi NON deve effettuare un’ulteriore visita per il rilascio del certificato non agonistico: per partecipare alle attività fisico-sportive parascolastiche e ai giochi studenteschi è sufficiente la presentazione della copia del certificato per attività sportiva agonistica.

Walter Bergamaschi