No fattura elettronica ai privati anche nel 2020

No fattura elettronica ai privati anche nel 2020

 Riceviamo dal nostro Commercialista:

Divieto di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie effettuate verso privati: confermato anche per anno 2020. 

L’art. 15 del DL n. 129/2019 (Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020) ha esteso anche all’anno 2020 il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di pazienti privati, cioè persone fisiche non titolari di partita IVA. 

Il divieto vale sia per i soggetti tenuti ad inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria (p.es. medici, odontoiatri, infermieri, veterinari, psicologi, ottici, farmacie, ASL, strutture ospedaliere) sia per i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (p.es. podologi, fisioterapisti, logopedisti). 

Per tutti gli operatori sanitari resta confermato l’obbligo di emettere fattura elettronica in caso di : 

prestazioni verso soggetti non privati, titolari di partita IVA (assicurazioni, società, enti, professionisti, ecc.), i cui dati non devono essere trasmessi al STS; 

prestazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione. 

Pertanto, come è stato per l’anno 2019, anche per l’anno 2020 gli operatori sanitari devono: 

 emettere e conservare fatture in formato cartaceo per le prestazioni sanitarie effettuate per pazienti privati, non titolari di partita IVA; 

 emettere e conservare fatture elettroniche per le prestazioni effettuate nei confronti di soggetti non privati (prestazioni verso assicurazioni, società, enti, professionisti, ecc.) e della Pubblica Amministrazione. 

Si precisa che qualsiasi altra operazioni che non sia una prestazione sanitaria, quale ad esempio la cessione di un bene strumentale, è sempre soggetta all’obbligo di fatturazione elettronica, indipendentemente dal fatto che il destinatario sia un soggetto privato o sia titolare di partita IVA. 

a cura di Vittorio Bonanomi – APEM