Le Aziende Sanitarie devono assicurarsi? Sì, no, forse!

Le Aziende Sanitarie devono assicurarsi? Sì, no, forse!

Da molti mesi se non da anni stiamo ripetendo che le Aziende Sanitarie DEVONO essere obbligate ad assicurarsi così come le imprese assicuratrici DEVONO avere l’obbligo di assicurare i liberi-professionisti (e le aziende) in un quadro legislativo che oramai impone quantomeno ai liberiprofessionisti di stipulare un’assicurazione per la RC professionale.

Sulla materia torna il DL 90-2014 (poi convertito dalla Legge 11 agosto 2014 n°114). Il problema è che la soluzione prospettata è, come spesso accade, del tutto insufficiente a risolvere le problematiche poste dal crescente contenzioso medico-legale. Prima di tutto le compagnie non sono obbligate ad assicurare e poi, il testo della legge, apre alla così detta “autoassicurazione”, che nulla ha a che vedere con il sistema assicurativo e altro non è che l’accantonamento di denaro per eventuali contenziosi (ma due sinistri di ambito ostetrico-ginecologico possono facilmente prosciugare l’accantonamento… e poi?? Come al solito paga il medico!). Inoltre tutto deve avvenire senza oneri per la finanza pubblica e allora, forse, si dovrebbe chiamare Silvan e il Mago Otelma per stipulare le polizze!

Insomma, siamo alle solite: provvedimenti-compromesso, con testi ondivaghi e poco rispondenti alle esigenze di chi lavora in Sanità! Per fare delle leggi così, è meglio non farle!

Di seguito il testo dell’articolo 27 comma 1-bis: “A ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale (SSN), a ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi è fatto obbligo di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica“.