Statuto & Regolamento
art. 1
1. Il Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (S.N.A.M.I.) è una Associazione Sindacale autonoma, apartitica, polisettoriale, non riconosciuta, senza fini di lucro e di fatto regolata dagli Artt. 36 e segg. del Codice Civile.
art. 2
2. L’Associazione non persegue finalità di lucro ed ha come scopo fondamentale:
a) la salvaguardia della dignità, della libertà e dell’indipendenza professionale del medico, secondo le norme costituzionali, deontologiche, e la propria coscienza morale, al fine di assicurare una valida, corretta e qualificata assistenza;
b) la tutela di tutti gli interessi connessi alla sua attività professionale;
c) interpretare e realizzare la politica di tutti i settori che lo compongono; per tali scopi e per la tutela dei suoi iscritti, lo S.N.A.M.I., intraprende ogni iniziativa finalizzata al rinnovo delle convenzioni e dei contratti dei medici qualunque sia la loro qualifica ed il loro rapporto con strutture pubbliche e private;
d) mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di Governo, delle Aziende pubbliche e private, delle altre organizzazioni sindacali;
e) promuovere l’informazione, anche attraverso l’attività editoriale di organi di stampa con periodici ufficiali, o utilizzando altre forme di comunicazione, potendosi avvalere per tale diffusione dell’opera di professionisti esterni, retribuiti o meno, ricercando forme pubblicitarie per la copertura delle spese o delegando tale ricerca a terzi;
f) favorire e promuovere il collegamento con altre Organizzazioni sindacali mediche libere e rappresentative, Nazionali, dell’U.E. ed Internazionali allo scopo di raggiungere l’unità dei medici, partecipando all’uopo ad organismi di coordinamento sovra associativo, ovvero aderendo, o promuovendo la costituzione e l’adesione, anche per la migliore tutela del ruolo sociale, professionale e dirigenziale del Medico, ad aggregazioni pattizie, di natura federativa, confederativa, di affiliazione o di altro genere, aventi finalità non contrastanti con quelle del presente Statuto.
art. 3
1. Dell’Associazione S.N.A.M.I. possono far parte gli iscritti agli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri che accettano e condividono il presente Statuto.
art. 4
1. L’iscrizione all’Associazione si ottiene mediante domanda da inoltrare al Presidente della Sezione Provinciale competente e viene perfezionata con il versamento della quota associativa.
2. L’iscrizione si intende ulteriormente perfezionata dopo che siano trascorsi novanta giorni senza che l’Esecutivo Provinciale o il Comitato Centrale abbiano espresso motivato parere negativo e dà diritto a partecipare alla vita dell’Associazione. L’iscrizione è tacitamente rinnovata di anno in anno.
3. Possono confluire nello S.N.A.M.I. Associazioni mediche sia nazionali che regionali che provinciali, che ne facciano richiesta scritta, dichiarando formalmente la piena accettazione dello Statuto e delle sue linee programmatiche. Il confluire nello S.N.A.M.I. delle suddette Associazioni mediche è subordinato al parere degli Organi rispettivamente Provinciali, Regionali e Nazionale del Sindacato. I membri delle Associazioni confluenti diventano a tutti gli effetti iscritti S.N.A.M.I. previo pagamento della quota associativa individuale.
4. È assicurata ad ogni iscritto ampia libertà di pensiero e di critica esclusivamente nell’ambito degli organi istituzionali del Sindacato; qualora emergessero contrasti ideologici o politici a livello Provinciale o Regionale, questi saranno affrontati rispettivamente dall’Esecutivo Regionale o Nazionale.
5. Anche ai sensi dell’Art. 24 del Codice Civile, qualunque associato può essere escluso con delibera del Congresso Nazionale per gravi motivi. A titolo esemplificativo costituiscono gravi motivi legittimanti l’esclusione dell’Associato le espressioni e i comportamenti dell’Associato lesivi della onorabilità di uno o più Associati, fermo restando il diritto insopprimibile della critica, purché portata in forma corretta, costruttiva e non distruttiva, né pregiudizievole per altri Associati e per il Sindacato stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere proposto all’Assemblea dei Delegati da parte dell’Esecutivo Nazionale e/o del Presidente Nazionale e viene adottato a maggioranza dei membri presenti del Congresso Nazionale, sia in sede di convocazione ordinaria che straordinaria, con provvedimento motivato.
6. Non è consentita la contemporanea iscrizione ad altra Associazione Sindacale di Categoria, pena il deferimento dell’iscritto ai Probiviri Regionali.
7. Tutte le cariche Provinciali, Regionali e Nazionali sono onorifiche e senza compenso.
art. 5
1. La Sede organizzativa, amministrativa e della segreteria è a Milano; la Sede legale dello S.N.A.M.I. viene scelta dal Presidente.
art. 6
1. Lo S.N.A.M.I. prevede un’Organizzazione Nazionale, Regionale e Provinciale.
art. 7
1. Sono Organi Provinciali:
• l’Assemblea Provinciale
• il Consiglio Provinciale
• l’Esecutivo Provinciale
• il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti
art. 8
1. L’Assemblea Provinciale è costituita da tutti gli iscritti della Provincia in regola con il pagamento della quota associativa. Tale Assemblea può essere di tipo Ordinario, o di tipo Straordinario.
art. 9
1. L’Assemblea Provinciale Ordinaria viene convocata una volta all’anno, tra il 20 gennaio ed il 20 marzo, dal Presidente Provinciale con lettera semplice e/o altro mezzo, ritenuto più idoneo, a tutti gli iscritti, almeno 20 giorni prima della data stabilita; gli iscritti sono comunque tenuti ad informarsi presso la Sede provinciale sulla data esatta. In prima convocazione l’Assemblea è valida se è presente almeno il 50% più uno degli iscritti, in seconda convocazione, che può avvenire anche un’ora dopo la prima, è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché pari o superiore ai membri dell’Esecutivo. In tale Assemblea viene presentata e discussa la relazione del Presidente; vengono presentati dal Tesoriere i bilanci a consuntivo e a preventivo per la votazione, vengono eletti i Delegati al Congresso Nazionale, proposti dall’Esecutivo, che durano in carica fino all’Assemblea successiva.
art. 10
1. L’Assemblea Provinciale Straordinaria viene convocata ogniqualvolta il Presidente Provinciale o almeno i 2/3 dei membri dell’Esecutivo provinciale, o la metà più uno degli iscritti della Provincia, o il Presidente Regionale, con parere vincolante del Presidente Nazionale, ne facciano richiesta scritta e motivata. In prima convocazione l’Assemblea è valida se è presente almeno il 50% più uno degli iscritti, in seconda convocazione, che può avvenire anche un’ora dopo la prima, è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché pari o superiore ai membri dell’Esecutivo. Il Presidente Provinciale è tenuto in maniera vincolante a convocare tale Assemblea entro trenta giorni dalla data della richiesta, mediante l’invio di lettera semplice, o l’utilizzo di altro mezzo ritenuto più idoneo, a tutti gli iscritti almeno venti giorni prima della data stabilita. In caso di impedimento, volontario od involontario, del Presidente, alla convocazione dell’Assemblea provvede il Vice Presidente e, consequenzialmente se impedito, il membro dell’Esecutivo più anziano di età.
2. L’Assemblea Provinciale straordinaria, con parere vincolante del Presidente Regionale e di quello Nazionale, diventa elettiva in caso di commissariamento o di decadenza o di dimissioni di almeno i 2/3 dei membri eletti.
art. 11
1. Ogni tre anni l’Assemblea Ordinaria è anche Assemblea Provinciale Elettiva ed elegge, con votazioni separate:
• il Consiglio Provinciale (sette componenti più un consigliere ogni 250 iscritti)
• il Collegio dei Revisori dei Conti (tre componenti effettivi ed uno supplente)
2. In prima convocazione l’Assemblea è valida se è presente almeno il 50% più uno degli iscritti, in seconda convocazione, che può avvenire anche un’ora dopo la prima, è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché pari o superiore ai membri dell’Esecutivo.
art. 12
1. Il Consiglio Provinciale elegge fra i propri componenti i 5 membri dell’Esecutivo Provinciale.
2. Del Consiglio Provinciale fa parte di diritto il Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia, se iscritto allo S.N.A.M.I.
3. Tale Consiglio, su proposta dell’Esecutivo Provinciale, ha come compiti:
• analizzare le problematiche della Provincia e ratificare le deliberare dell’Esecutivo su quanto è necessario per la gestione della Sezione Provinciale
• esaminare, una volta all’anno, i bilanci consuntivi e preventivi vista la relazione dei Revisori dei Conti
• stabilire le quote di iscrizione provinciale tenuto conto delle indicazioni del Comitato Centrale
• nominare un rappresentante delegato in ogni Azienda o Distretto Sanitario su proposta del Presidente Provinciale
• nominare i responsabili di Settore su proposta del Presidente Provinciale
• nominare un rappresentante ogni cento iscritti per il Consiglio Regionale
• convocare i Responsabili di settore per le dovute relazioni
• può nominare membri da cooptare nel proprio organismo per incarichi speciali di particolare interesse provinciale, senza diritto di voto.
4. Il Consiglio Provinciale si riunisce di norma ogni trenta giorni ma, obbligatoriamente, non oltre tre mesi.
5. In caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive o di dimissioni o di impedimento permanente di un componente del Consiglio, il Presidente Provinciale ne dichiara la decadenza e procede alla sua sostituzione.
art. 13
1. I cinque componenti dell’Esecutivo Provinciale eleggono, con votazioni separate, tra i propri membri:
• il Presidente Provinciale
• il Vice Presidente Provinciale
• il Segretario Provinciale
• il Tesoriere Provinciale
• l’Addetto Stampa Provinciale
art. 14
1. Il Presidente Provinciale è il legale rappresentante di tutti i settori dello S.N.A.M.I. nel territorio provinciale e il tramite con gli Esecutivi Regionale e Nazionale ed è Delegato di diritto al Congresso Nazionale. Convoca e presiede le Assemblee Provinciali, il Consiglio Provinciale e l’Esecutivo Provinciale; propone all’Esecutivo Provinciale, per l’approvazione, i Responsabili di Settore e i Delegati Aziendali per lo specifico settore, con i quali cura i rapporti e ne supervisiona l’operato sindacale. Può partecipare o presiedere direttamente o per delega qualsiasi adunanza degli iscritti della propria provincia.
art. 15
1. Il Vice Presidente Provinciale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e svolge le funzioni a lui delegate dal Presidente.
art. 16
1. Il Segretario Provinciale svolge tutte le attività organizzative della Sezione, redige i verbali del Consiglio e delle Assemblee provinciali.
art. 17
1. Il Tesoriere Provinciale è il responsabile amministrativo della gestione finanziaria della Sezione e tiene un registro di entrate ed uscite. Alla fine di ogni anno finanziario, redige il bilancio da presentare all’Esecutivo Provinciale, per discuterlo durante l’Assemblea Ordinaria, e all’Esecutivo Nazionale per conoscenza.
art. 18
1. L’Addetto Stampa Provinciale cura la raccolta delle notizie stampa di interesse sindacale e, se delegato dal Presidente, tiene i rapporti con la stampa locale e informa tutti gli iscritti.
art. 19
1. Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti elegge nel suo ambito un Presidente. Il Collegio cura il controllo della regolarità formale delle spese e degli incassi, redige una relazione sul bilancio provinciale, ne riferisce al Consiglio e all’Assemblea Provinciale. Si riunisce ogni tre mesi. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica degli Organi Provinciali con la seguente eccezione: può essere delegato al Congresso Nazionale.
2. Il Revisore, anche supplente, ha il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Provinciale senza diritto di voto.
3. In caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive o di dimissioni o di impedimento permanente di un componente del Collegio, il Presidente Provinciale ne dichiara la decadenza e procede alla sua sostituzione con il membro supplente.
art. 20
1. Il Responsabile di Settore ha il compito specifico di salvaguardare gli interessi degli iscritti nel Settore di sua competenza e di essere il garante sindacale delle norme convenzionali e contrattuali, nel rispetto delle decisioni dell’Esecutivo a cui riferisce.
art. 21
1. Sono Organi Regionali:
• il Consiglio Regionale
• l’Esecutivo Regionale
• il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti
• il Collegio Regionale dei Probiviri
• i Comitati Regionali di Settore
• l’Assemblea Regionale
art. 22
1. Il Consiglio Regionale è costituito da:
• i Presidenti Provinciali
• un delegato per ogni Settore del rispettivo Comitato Regionale di Settore
• un membro ogni cento iscritti per ogni sezione provinciale
2. Elegge, fra i propri componenti, i 5 membri dell’Esecutivo Regionale.
3. Elegge, al di fuori dei propri componenti, il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti (tre componenti effettivi ed uno supplente).
4. Elegge, al di fuori dei propri componenti, i Probiviri Regionali (cinque componenti effettivi più uno supplente di età superiore a 45 anni e con almeno 5 anni di anzianità di iscrizione allo S.N.A.M.I.).
5. Del Consiglio Regionale fanno parte di diritto il Presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici e i Presidenti Provinciali degli Ordini dei Medici, se iscritti allo S.N.A.M.I.
6. Tale Consiglio, su proposta dell’Esecutivo Regionale ha come compiti:
• analizzare le problematiche della Regione e ratificare le delibere dell’Esecutivo Regionale su quanto è necessario per la gestione della Regione
• nominare i delegati per le trattative e per i rapporti con la parte pubblica a livello regionale
• esaminare, una volta all’anno, i bilanci consuntivi e preventivi, vista la relazione dei Revisori dei Conti
• stabilire le quote di iscrizione regionali, tenuto conto delle indicazioni del Comitato Centrale
• ascoltare i componenti del Comitato Regionale di Settore per le dovute relazioni
7. Il Consiglio Regionale si riunisce di norma ogni trenta giorni ma, obbligatoriamente, non oltre tre mesi.
8. In caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive o di dimissioni o di impedimento permanente di un componente del Consiglio, il Presidente Regionale ne dichiara la decadenza e procede alla sua sostituzione.
art. 23
1. I cinque componenti dell’Esecutivo Regionale eleggono nel loro seno:
• il Presidente Regionale
• il Vice Presidente Regionale
• il Segretario Regionale
• il Tesoriere Regionale
• l’Addetto Stampa Regionale
art. 24
1. Il Presidente Regionale è il legale rappresentante di tutti i settori dello S.N.A.M.I. nel territorio regionale e nei confronti dell’Esecutivo Nazionale ed è Delegato di diritto al Congresso Nazionale. Convoca e presiede le Assemblee Regionali, il Consiglio Regionale e l’Esecutivo Regionale.
art. 25
1. Il Vice Presidente Regionale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e svolge le funzioni a lui delegate dal Presidente.
art. 26
1. Il Segretario Regionale svolge tutte le attività organizzative della Regione, redige i verbali del Consiglio e delle Assemblee regionali.
art. 27
1. Il Tesoriere Regionale è il Responsabile amministrativo della gestione finanziaria della regione e tiene un registro di entrate ed uscite, redige i bilanci consuntivo e preventivo da presentare al Consiglio Regionale, per discuterlo, e all’Esecutivo Nazionale per conoscenza.
art. 28
1. L’Addetto Stampa Regionale cura la raccolta delle notizie stampa di interesse sindacale e, se delegato dal Presidente, tiene i rapporti con la stampa regionale e informa le Sezioni.
art. 29
1. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti elegge nel suo ambito un Presidente. Il Collegio cura il controllo della regolarità formale delle spese e degli incassi, e redige una relazione sul bilancio regionale, e ne riferisce al Consiglio. Si riunisce ogni tre mesi. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica degli Organi Regionali. Il Revisore, anche supplente, ha il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Regionale, senza diritto di voto.
2. In caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive o di dimissioni o di impedimento permanente di un componente del Collegio, il Presidente Regionale ne dichiara la decadenza e procede alla sua sostituzione con il membro supplente.
art. 30
1. Il Collegio Regionale dei Probiviri è composto da 5 componenti effettivi più uno supplente di età superiore a 45 anni e con almeno 5 anni di anzianità di iscrizione allo S.N.A.M.I.; elegge nel suo ambito un Presidente ed un Segretario. Giudica sull’operato e sulla inosservanza del presente Statuto da parte degli iscritti e degli organi delle Province della propria Regione, nonché sull’inosservanza dei principi di deontologia ed etica, lesivi degli interessi e della dignità dello S.N.A.M.I., su deferimento motivato e circostanziato di un qualsiasi iscritto.
2. Tutte le eventuali controversie tra gli associati, relative al rapporto associativo, su richiesta motivata e scritta di almeno una delle parti, saranno demandate a detto Collegio che dovrà giudicare ex bono et aequo. Il Presidente dei Probiviri provvede, in caso di deferimento, a notificare all’interessato gli addebiti, che debbono essere elencati dettagliatamente con l’indicazione precisa di tutte le circostanze di tempo e di luogo e delle relative modalità e, nel caso di omissioni, indicherà tutte le circostanze che vi hanno dato luogo e le conseguenze dannose che hanno prodotto.
3. Viene fissata la data dell’udienza e di ciò viene data comunicazione, con lettera R.R. inviata all’interessato, almeno 20 giorni prima dell’udienza. In caso di assenza dell’interessato, viene fissata una seconda udienza nella quale si procederà anche in sua assenza. Nella prima fase del procedimento il relatore, nominato dal Collegio, svolge la propria relazione e l’associato, se presente, viene sentito; chiusa questa fase, il Collegio procede all’adozione delle proprie decisioni. Oltre al verbale della seduta, va redatta la decisione con l’indicazione della data, dei fatti addebitati, delle prove assunte, l’esposizione dei motivi e il dispositivo. Nessuno può ostacolare il Collegio nelle sue funzioni e a tale scopo i singoli iscritti e organi del Sindacato sono tenuti a prestare collaborazione.
4. I provvedimenti decisi dal Collegio Regionale dei Probiviri devono essere presi a maggioranza, con votazione a scrutinio segreto e possono essere:
• archiviazione
• proscioglimento
• avvertimento
• censura
• sospensione temporanea da uno a sei mesi
• espulsione ad nutum
5. I provvedimenti decisi dal Collegio Regionale dei Probiviri vanno comunicati al Presidente Regionale, che provvederà a renderli operativi e ad informare la Presidenza Nazionale.
6. Avverso i provvedimenti adottati è ammesso il solo ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri, da effettuarsi entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento all’interessato.
7. Il Collegio Nazionale dei Probiviri si pronuncerà in maniera definitiva ed inappellabile.
8. In caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive o di dimissioni o di impedimento permanente di un componente del Collegio, il Presidente Regionale ne dichiara la decadenza e procede alla sua sostituzione.
art. 31
1. I Comitati Regionali di Settore sono costituiti dall’insieme dei Responsabili Provinciali di settore (uno per ogni settore attivo). Eleggono nel loro interno un Responsabile Regionale per ogni settore da inviare al Consiglio Regionale per relazionare sul proprio operato.
art. 32
1. L’Assemblea Regionale è costituita da tutti gli iscritti della Regione e viene convocata dal Presidente Regionale, per motivi di particolare interesse sindacale.