Pluriprescrizioni di farmaci – circolare regionale

Pluriprescrizioni di farmaci – circolare regionale

Riceviamo dalla Regione Lombardia e pubblichiamo l’ultima circolare inerente la pluriprescrizione di farmaci:

Oggetto: DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 – Articolo 26 Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche. Precisazioni.

– l’articolo 26 del DL 90/2014, “Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche”, che ha disposto che: “All’articolo 9, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “l-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma l, nelle more della messa a regime sull’intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011. Per le patologie croniche individuate dai regolamenti di cui al comma 1, il medico può prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia“;

– la nota pro t. n. H l .20 14. 0022889 del 26/06/2014 che, in applicazione alla norma nazionale succitata che ha inserito questa disposizione come semplificazione di accesso alle prescrizione per i pazienti affetti da patologie croniche e malattie rare, ha dato, in prima istanza, queste indicazioni il medico prescrittore, a partire dal 25 giugno 2014, può prescrivere fino a 6 confezioni per la ricetta SSR/SSN ai soggetti con esenzione per patologia o malattia rara;

– il ticket regionale per confezione per gli esenti per patologia cronica e malattia rara, fatte salve altre eventuali esenzioni, è pari a l euro a confezione quindi fino ad un massimo di 6 euro a ricetta , fermo restando il pagamento della differenza di prezzo nel caso in cui la scelta prescrittiva si indirizzi sul farmaco di marca al posto dell’equivalente “generico” o su un “generico” con prezzo differente da quello di riferimento, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7 della legge n. 405/2001.

Ciò premesso si precisa che, relativamente alle disposizioni sulla pluriprescrizione dei sei pezzi a ricetta di cui all’articolo 9 della legge n. 405/2001 già vigenti prima della modifica operata dal DL 90/2014, rimangono confermate le preesistenti modalità di corresponsione del ticket a confezione, ed in particolare come disposto dalla DGR n. 11534 del 10 dicembre 2002 e dalla DGR n. 12287 del 4 marzo 2003, limitatamente ai medicinali a base di antibiotici iniettabili in confezione monodose di medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi e di medicinali a base di interferone prescritti fino a 6 confezioni ai soggetti aventi diritto (con esenzione per patologia) per cui già operava il limite di 6 pezzi per ricetta, prima del DL 90/2014, si conferma che:

– per gli assistiti non esenti la quota fissa di 2 euro a confezione con un limite massimo di 4 euro a ricetta;

– per gli assistiti esenti la quota fissa di l euro a confezione con un limite massimo di 3 euro a ricetta.