OMCeO Milano vs pretese INPS su certificati malattia

OMCeO Milano vs pretese INPS su certificati malattia

Siamo alle solite: INPS decide autonomamente (e in spregio delle competenze dei Medici certificatori) quello che devono fare i medici. L’Ordine di Milano lo richiama al rispetto delle norme di Legge. Tutto parte dalla circolare INPS 95/2016 diffusa poi dalla Federazione con circolare 68/2016. Con la citata circolare INPS chiede ai Medici certificatori di assumersi la responsabilità di escludere dall’obbligo di reperibilità i lavoratori (dipendenti del settore pubblico e privato) affetti da malattie gravi o quando “il quadro morboso all’origine dell’esonerando evento di malattia è sotteso o connesso a patologie che devono aver determinato una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67%”.

Tuttavia, osserva l’Ordine di Milano, “lo scritto INPS soggiunge, in maniera del tutto NON condivisibile, che “diventa, dunque, davvero importante che, per scongiurare che si verifichino eccessi anche incolpevoli nelle richieste di esonero e/o nell’attribuzione dello stesso, il medico certificatore abbia ad unico riferimento le patologie che sono elencate: • in caso di invalidità di guerra, civili di guerra e per servizio, le patologie elencate nella Tabella E e nelle prime TRE CATEGORIE della Tabella A annesse al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, • in caso di invalidità civile, cecità civile e sordità civile, le patologie elencate nella Terza parte: Nuova tabella ordinata in fasce ovvero in misura fissa del D.M. 5 febbraio 1992 “Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d’invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti” per le sole FASCE PERCENTUALI 91-100; 81-90; 71-80; 61-70 nei soli casi pari o maggiori del 67%. In caso di invalidità previdenziale INPS ovvero in caso di danno biologico INAIL pari o superiore alla soglia del 67%, le patologie presenti nel provvedimento di riconoscimento”.  In sostanza, in caso di pluripatologie invalidanti che determinino complessivamente un grado di invalidità pari o superiore al 67%, si richiede impropriamente al Medico che redige il certificato di malattia di operare una valutazione estemporanea, di carattere medico-legale, sull’entità della percentuale invalidante delle singole patologie. Come noto tale valutazione non spetta al Medico di Medicina Generale o al Dirigente Medico Ospedaliero che redigono il certificato di malattia, ma sono demandate alla valutazione collegiale di Commissioni istituite presso l’INPS, presso l’INAIL o presso il Ministero della Difesa“.

Come al solito, l’Ordine di Milano è l’unico ad aver protestato e ad aver richiamato l’Istituto al rispetto della Legge. Vi terremo informati su eventuali repliche.