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Novità contrattuali e considerazioni per la Dirigenza Medica

Contratto Dirigenza Medica

In sintesi le principali novità

In data 10.02.2010 è’ stato firmato l’accordo per il Contratto Integrativo del CCNL 2006-2009 della dirigenza medico- veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale e l’ accordo relativo al II° Biennio economico 2008-2009 dall’A.ra.N e dalle organizzazioni e confederazioni sindacali, tranne Fp CGIL medici e UIL Fpl medici

Per l’approvazione definitiva l’accordo deve essere visionato dal Comitato di Settore per valutare la conformità alle indicazioni governative, successivamente inviato al Ministero dell’Economia ed infine alla Corte dei Conti.

Considerando i tempi tecnici, a meno di certificazioni negative, l’iter dovrebbe concludersi entro marzo.

L’accordo, che intessa oltre 130 mila medici e veterinari del SSN, prevede novità sia per la parte economica che per quella normativa.

Parte economica ( alcuni esempi)

  • L’aumento medio previsto mensile lordo è di circa 179,32 € e va da 109,31 per i neoassunti con incarico professionale inferiore ai cinque anni fino a 206,91 per i Direttori di Struttura complessa.

  • Gli arretrati ,che comprendono l’anno 2008 e 2009 ed i primi tre mesi del 2010, dovrebbero comportare una somma totale che va da 1.930,31 euro per i Dirigenti con meno di 5 anni di incarico professionale fino a 3.394,98 per i Direttori di Struttura Complessa.

· L’indennità di esclusività diventa oggetto di rivalutazione contrattuale, mentre prima era esclusa dalla possibilità di rivalutazione automatica

· Aumento dello stipendio base (Tabellare) per il Dirigente Medico a rapporto di lavoro esclusivo passa da € 40.261,10 /2007 à42.258,81/08 à 43.310,90/09 e per il D.M. a tempo definito da 24196,75/2007 à24.293,60/08 à 24.971,03/09

· Risultano inoltre incrementati la retribuzione oraria per lavoro straordinario: diurno feriale per € 26,61 euro lordi , lavoro notturno e festivo per € 30,08 e notturno festivo per €34,70

· Risultano inoltre incrementati i finanziamenti regionali (0,8% aggiuntivo corrispondente a 44,83 euro lordi mensili ) per progetti e programmi da concordare a livello regionale

Parte normativa ( in sintesi)

· Sono state inserite nel Contratto Integrativo norme mirate ad attenuare e modulare le sanzioni disciplinari introdotte dalla Legge Brunetta sulla pubblica amministrazione

· L’obbligo del “reintegro” nel posto di lavoro qualora il licenziamento fosse dichiarato illegittimo.( art. 14)

· Soppressione della norma che impediva una rivalutazione dell’indennità di esclusività e suo inserimento fra le variabile stipendiali trattabili della massa salariale (Contraria la Fp CGIL medici all’inserimento dell’indennità nel monte salari in quanto, a suo dire, viene compromesso il valore politico della scelta di lavorare esclusivamente per la sanità pubblica)

· Obbligo per le Aziende di dotarsi di strumenti di prevenzione del rischio clinico.

· Uniforme applicazione della copertura assicurativa in tutte le aziende e l’individuazione di elementi fondamentali ed uniformi della polizza

Considerazioni

Aspetti positivi dell’Accordo

1. Si è ottenuto un incremento della massa salariale di 3,2% prevalentemente in riferimento su istituti economici a carattere fisso ( tabellare )

2. La rivalutazione dell’indennità di esclusività per la prima volta dopo 10 anni e l’immissione di essa nella massa salariale , quindi tra le variabili trattabili della massa salariale.

3. Maggiori garanzie contrattuali sulle sanzioni disciplinari previste dalla legge Brunetta

4. Maggiore attenzione sulla copertura assicurativa e sul rischio clinico.

5. Avere impedito che aumentasse surrettiziamente l’orario di lavoro dei dirigenti medici.

Aspetti negativi dell’Accordo

  1. L’introduzione nel contratto delle sanzioni disciplinari già previste per legge

La legge domina sulla contrattazione ed il potere di contrattazione dei sindacati si riduce fino a perdersi. La legge di fatto esautora il valore della contrattazione. I dirigenti medici dovranno rispondere a leggi, proposte dal Ministro della Funzione Pubblica di turno, senza avere alcuna voce in capitolo attraverso le loro legittime rappresentanze sindacali.

  1. Le sanzioni disciplinari previste possono costituire un possibile ulteriore ricatto nei confronti dei medici da parte delle amministrazioni e dei responsabili delle strutture.

  1. La Libera professione non trova a tutt’oggi un assetto definitivo e l’ulteriore rinvio della soluzione del problema al 31/12/2011 né costituisce la prova.

Alcuni temi da affrontare

1. La Tempistica in Ospedale (Allegato 1)

2. Precariato (Allegato2)

3. Rottamazione (Allegato 3)

4. Copertura assicurativa (Allegato 4)

Allegato 1

La Tempistica in Ospedale

Tempario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali del SSN e garanzia di un’adeguata e valida pratica medica rivolta al cittadino.

Al fine di determinare, perequare e conseguentemente uniformare, compatibilmente con le “risorse” delle singole Aziende Ospedaliere, i tempi medi per prestazione nelle diverse branche specialistiche, occorre valutare alcuni aspetti.

· La domanda, sempre maggiore di prestazioni specialistiche e di esami di diagnostica strumentale, che porta anche al noto problema delle liste di attesa, non è soddisfatta perché il numero dei medici specialisti ambulatoriali non è per nulla adeguato rispetto alle richieste;

  • Il tempario deve poter distinguere il “tempo medio medico” rispetto ai “tempi accessori “ di carattere prettamente tecnico-amministrativo ;
  • Il tempo medio medico deve essere correlato all’effettivo impegno professionale del medico specialista per lo svolgimento della propria attività che consiste non solo nella refertazione ma anche nel dialogo, nella comunicazione dei risultati e nella eventuale prescrizione di farmaci al paziente.
  • Per garantire una adeguata e valida pratica medica al cittadino, che richiede prestazioni specialistiche in tempi più brevi, ma anche, e soprattutto, di qualità, occorre evitare ogni eventuale errore diagnostico imputabile a valutazione frettolosa del medico specialista “per eccessi di prestazioni, tali da pregiudicare la qualità della sua opera professionale e la sicurezza del malato”, perchè pressato dall’Amministrazione dell’ASL che, a volte, richiede la riduzione dei tempi per le prestazioni specialistiche solo per mere esigenze di bilancio.

La definizione di standard prestazionali viene in tal caso finalizzata a consentire la valutazione delle capacità produttive al fine di tarare gli obiettivi di budget.

Il monitoraggio delle prestazioni risulta correlato al raggiungimento degli obiettivi. Una materia che accosta la produttività ai carichi di lavoro, per poi arrivare agli standard della dotazione organica delle ASL.

· Per garantire una adeguata e valida pratica medica al cittadino, non si può valutare il rapporto tra carichi e tempi di lavoro, adeguare l’attività lavorativa alle esigenze della produzione, catalogare e definire le prestazioni entro parametri economici, ma si deve necessariamente considerare la dimensione della qualità delle relazioni e la modalità dei processi comunicativi nei riguardi del cittadino.

· Nel rispetto della salvaguardia degli obiettivi di produttività, l’Azienda Ospedaliera deve fornire al medico dipendente “ogni garanzia affinché le modalità del suo impegno non incidano negativamente sulla qualità e l’equità delle prestazioni nonché sulle norme deontologiche” ed “ il medico non deve assumere impegni professionali che comportino eccessi di prestazioni tali da pregiudicare la qualità della sua opera professionale e la sicurezza del malato “.

Nel rispetto delle leggi si rispetti il codice deontologico al fine di fornire al cittadino una adeguata qualità e sicurezza delle prestazioni .

Allegato 2

Precariato

Medici precari in corsia e carenza cronica degli organici

In diverse Regioni d’Italia la carenza degli organici medici negli Ospedali è aumentata progressivamente dalla fine degli anni novanta ad oggi, perché verosimilmente la dirigenza politica ha individuato nella riduzione del personale sanitario, medici in particolare, una strategia di risparmio.

Vengono in tal modo finanziate spese “politiche” poco attinenti all’assistenza ed i bilanci risultano positivi.

Inoltre le Leggi Finanziarie sin dal 2003 sono intervenute più volte a limitare le possibilità di assunzione nel settore sanitario, comportando un’eccessiva carenza degli organici, fino a diventare grave e rendere critiche le condizioni di lavoro dei medici.

I medici sono costretti a lavorare oltre l’orario stabilito.

Le decine, le centinaia di ore extracontrattuali vengono per lo più azzerate dall’ amministrazione delle Aziende Ospedaliere senza alcun compenso diretto al medico.

Gli Ospedali in Italia sono pieni di medici precari.

Il lavoro precario si svolge essenzialmente con uno dei tre tipi di incarico:

  • a tempo determinato con stipendio base di 2.000 euro netti mensili;
  • a progetto con busta paga mensile netta di 1.000 euro;
  • a prestazione d’opera con retribuzione di circa 12 euro l’ora ( per svolgere prevalentemente turni di guardia ).

Il precariato non promuove investimenti in capitale umano ed impiega in modo non ottimale le risorse

Infatti gli effetti negativi derivanti dal fenomeno del precariato inevitabilmente portano a:

· scarse motivazioni di apprendimento;

· mancata formazione ospedaliera;

· freno della crescita professionale.

Occorre una riforma che crei i presupposti per :

  • l’ ingresso certo alla professione;
  • la piena occupazione fino al pensionamento;
  • evitare che venga pregiudicata l’assistenza ai malati per gli aspetti quali- quantitativi negli ospedali pubblici e privati;
  • la certa garanzia di prestazioni ai cittadini “ in sicurezza”.

Allegato 3

Rottamazione

Nonostante l’impegno profuso dalle Organizzazioni sindacali della dirigenza medica, con la legge 3 agosto 2009, n. 102, è stata approvata la norma che reintroduce per le pubbliche amministrazioni la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi a compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni. La legge 102/2009 consente alle aziende sanitarie di poter licenziare i dirigenti medici una volta raggiunti i 40 anni di contributi, compresivi dei riscatti di laurea e di specialità. Il comma 33-novies prevede inoltre che la suddetta disposizione non si applica ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa.

Rispetto alla precedente legge 133/2008 ( art.72, comma 11 della legge 6 agosto 2008, n.133) si estende anche ai dirigenti di struttura complessa oltre che agli universitari la possibilità di rimanere in servizio di diritto anche dopo aver raggiunto i 40 anni di contributi.

Con la legge 102/2009 viene inoltre di fatto annullato quanto era contenuto nella precedente legge in base alla quale il pensionamento, a discrezione dell’Azienda Ospedaliera, poteva essere previsto soltanto per i dirigenti con 40 anni di servizio effettivamente prestato mettendo al riparo dal rischio della cosi detta “rottamazione” i dirigenti medici che compivano i 40 anni di contribuzione compresa quella conseguita con i riscatti degli anni di laurea e di specializzazione.

Considerazioni

Elementi di contraddizioni e discriminazioni

· Viene data alla pubblica amministrazione la facoltà di decidere autonomamente circa la risoluzione del rapporto di lavoro del dirigente medico che abbia raggiunto un’anzianità di servizio di 40 anni ( compreso riscatto di laurea e specializzazioni) esponendo così la dirigenza medica a possibili ricatti perpetrati dalle stesse amministrazioni.

· Disparità di comportamento da amministrazione ad amministrazione e paradossalmente nel contesto della stessa amministrazione da far supporre talvolta una situazione di libero arbitrio da parte dell’amministrazione

· Viene data solo ai dirigenti di struttura complessa l’autonoma possibilità di prestare servizio dopo aver raggiunto un’anzianità di servizio di 40 anni che costituiscono circa un migliaio, mentre per i circa 30 mila dirigenti medici rimane valida la normativa contenuta nella legge 102/2009.

· L’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro, voluta dalle amministrazioni, non tiene conto della differenza contributiva conseguita anche con i riscatti degli anni di laurea e specializzazioni rispetto a quella conseguita senza i riscatti; nel primo caso i medici dipendenti , che si sono assunti sia gli oneri propri che quelli delle amministrazioni, pagando integralmente i contributi inerenti al periodo da riscattare, sono penalizzati rispetto ai dipendenti medici che hanno avuto parte dei contributi pagati dal datore di lavoro.

Allegato 4

Copertura assicurativa della dirigenza medica

Le finalità dovrebbero essere le seguenti:

1. stabilire quali caratteristiche deve avere la copertura assicurativa ideale massima, che copra il medico da ogni possibile rischio;

2. promuovere la copertura assicurativa massima

3. ridurre il fenomeno della Medicina Difensiva, tutelando pienamente il medico dirigente

IL CCNL della Dirigenza medica 2005 prevedeva già all’ art. 21 l’obbligo per le Aziende Ospedaliere di fornire, con oneri propri, la copertura assicurativa per la responsabilità civile , spese di giudizio comprese, e, su richiesta dell’interessato, pagando un tributo tra 26 e 50 euro mensili, una copertura assicurativa per colpa grave e rivalsa da parte dell’azienda stessa.

Nell’analisi delle polizze di copertura della RC Professionale stipulate dalle Aziende Ospedaliere, per i propri dipendenti, occorre valutare con grande attenzione le seguenti condizioni:

1. Massimale di garanzia RCT: adeguato,individuale e non aggregato. Un massimale adeguato deve essere di almeno 5.000.000,00 euro per sinistro ed è importante verificare che non ci sia un massimale aggregato annuo, da dividersi tra tutti i dipendenti dell’ente, ma individuale per ogni singolo dipendente. Si evita, in questo modo, che il medico resti da solo a rispondere in solido con il suo patrimonio quando il massimale collettivo per l’annualità in corso sia finito.

2. Franchigia : la polizza ottimale è senza franchigia per il medico dirigente. La franchigia rappresenta la parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato. L’azienda ospedaliera potrebbe stipulare una polizza in cui sia una franchigia per “Medical Malpractice” ad esempio fissa di 20.000per sinistro col limite aggregato annuo di euro 250.000 ed è pertanto possibile, una volta esaurito il limite annuo, una rivalsa sul medico.

3. Tutela legale :l’ottimo è la garanzia di tutela legale illimitata. Permette al medico di scegliere l’avvocato fino a qualsiasi ordine e grado di giudizio per assistenza legale sia in sede civile che penale , senza limite di massimale alcuno.

4. Garanzia pregressa e postuma: l’ottimo è una polizza che garantisce illimitatamente sia il periodo antecedente alla stipula che quello successivo alla cessazione del contratto; basterebbe comunque una retroattività temporale ed una garanzia postuma di 10 anni mentre di solito le compagni assicurative concedono molto meno (1 anno) In fatti la formula assicurativa Loss Occurrence con la quale venivano garantiti i sinistri denunciati durante il periodo di validità contrattuale indipendentemente dalla data di accadimento del sinistro stesso non l’ applica più nessuna compagnia assicurativa per motivi facilmente comprensibili. La Claims Made rappresenta, ormai, la formula adottata da tutte le assicurazioni. Praticamente, l’assicurazione risarcisce il danno, se il sinistro si verifica quando la polizza è in vigore, magari con una garanzia anteriore al periodo della decorrenza anche di diversi anni ( garanzia pregressa) con massimale di garanzia però inferiore rispetto a quello del periodo dell’effettiva decorrenza dell’assicurazione, ma abitualmente con una garanzia postuma limitata ad 1 anno( garanzia postuma)

5. Estenzione della copertura assicurativa all’attività libero professionale sia all’interno che all’esterno della struttura aziendale.

6. Colpa grave e rivalsa: è importante la copertura per colpa grave e rivalsa,che attualmente è facoltativa per ciascun dirigente medico, attraverso una trattenuta pro-capite di 26 euro mensili fino a 50 euro,come previsto dal CCNL al comma 2 dell’art. 21

7. Copertura assicurativa per danno erariale Responsabilità amministrativa e contabile per danni cagionati dall’assicurato all’Ente di appartenenza, allo Stato, alla Pubblica amministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell’esercizio delle sue mansioni e/o funzioni istituzionali. Nella garanzia devono essere comprese le somme che l’assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti , nonché di qualunque organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato

Salvatore Altomare

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